diritto del coniuge superstite all'abitazione si estingue
qualora egli trasferisca altrove la residenza
Trib. Verona,
12.12.1989, in Giur. di merito, 1990, pag. 716
Il diritto del coniuge superstite all'abitazione nella casa
adibita a residenza familiare ed all'uso dei mobili che la arredano si
estingue qualora egli
trasferisca altrove la
sua residenza, essendo applicabili le
disposizioni degli art. 1014, 1015 e 1026, c. c., che non prevedono
l'estinzione del diritto
di usufrutto di uso e di
abitazione a causa di tacita rinunzia.